Politica di trasparenza

Politica di trasparenza nell'attività di intermediazione assicurativa per l'offerta di prodotti attraverso siti web e altre tecniche di comunicazione a distanza.

1. Introduzione

Ai sensi degli articoli 134.3 del Regio Decreto Legge 3/2020, del 4 febbraio 2020, recante misure urgenti di recepimento nell'ordinamento giuridico spagnolo di varie direttive dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici in determinati settori; assicurazioni private; piani e fondi pensionistici; fiscalità e contenzioso tributario ("BOE" n. 31, del 5 febbraio 2020), lo scopo del presente documento è quello di definire la politica interna del Brokeraggio che garantisce la trasparenza dell'attività di intermediazione assicurativa per l'offerta o il confronto di prodotti attraverso siti web. (art. 31 del 5 febbraio 2020), il presente documento ha lo scopo di definire la politica interna del Brokeraggio che garantisce la trasparenza dell'attività di intermediazione assicurativa per l'offerta o il confronto di prodotti attraverso siti web o altre tecniche di comunicazione a distanza, con riferimento ai criteri utilizzati per la selezione e il confronto dei prodotti delle compagnie di assicurazione; le compagnie assicurative su cui vengono offerti i prodotti e il rapporto contrattuale che hanno con la nostra intermediazione; se questo rapporto con le compagnie assicurative è remunerato o meno e la natura della remunerazione; se il prezzo dell'assicurazione alla fine del processo è garantito o meno; e la frequenza con cui aggiorniamo queste informazioni.

2. Avvertenze generali

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un impegno o una raccomandazione contrattuale, essendo il perfezionamento del rapporto assicurativo rimandato alla sottoscrizione della polizza con la compagnia assicurativa e al pagamento del premio che il cliente desidera contrarre.

Le condizioni di assicurazione sono quelle stabilite nel contratto di assicurazione. In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 della Legge 50/1980, dell'8 ottobre, sui contratti di assicurazione ("BOE" n. 250, del 17 ottobre 1980), si stabilisce che se il contenuto della polizza differisce dalla proposta di assicurazione o dalle clausole concordate, il contraente può richiedere alla compagnia di assicurazione, entro un mese dalla consegna della polizza, di correggere la divergenza esistente. Trascorso tale periodo senza che la richiesta di risarcimento sia stata presentata, si applicheranno le disposizioni della polizza.

‍3. Principi della politica di trasparenza

Nell'esercizio della sua attività di mediazione, il Brokeraggio è soggetto al rispetto dei seguenti principi di trasparenza:

a) Criteri utilizzati per la selezione e il confronto dei prodotti assicurativi.

La nostra consulenza si basa sull'analisi di un numero sufficiente di contratti assicurativi offerti sul mercato per i rischi da coprire, in modo da formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, sul contratto assicurativo più adatto alle esigenze del cliente. Questa analisi non si limita esclusivamente al prodotto, ma si estende anche alla qualità del servizio e dei benefici che la compagnia assicurativa, scelta o, al contrario, scartata, è in grado di fornire al momento della stipula del contratto.

Nella maggior parte dei casi, la nostra analisi preliminare si traduce in una raccomandazione concreta per il potenziale cliente, e il nostro sito web non consente di confrontare diversi prodotti affinché il cliente possa scegliere tra di essi.

b) entità assicurative su cui vengono offerti i prodotti e il rapporto contrattuale con l'intermediario.    

Offriamo al cliente prodotti assicurativi di diverse compagnie, i cui dettagli sono espressamente indicati nelle condizioni della polizza assicurativa.

Le compagnie di assicurazione e i rami assicurativi per i quali offriamo prodotti attraverso il sito web sono i seguenti:

ARAG SE, Sucursal en España (assicurazione non vita e rischi accessori (rami 1, 2, 7, 9, 13, 16, 18).

ASSICURAZIONE ERGO PER LA FRANCHIGIA DI ASSICURAZIONE VIAGGI IN SPAGNA (assicurazione danni e rischi accessori: rami 1, 2, 7, 9, 13, 16, 18).

WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC (rischi danni e accessori (rami 1, 2, 7, 9, 13, 16, 18).

BILBAO, COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros Bilbao): assicurazione non vita e rischi accessori (ramo 9)

per WESTGARANTIE: assicurazione non vita e rischi accessori (ramo 9)

FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Sucursal en España: Assicurazione vita e rischi complementari

Il rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione si basa su un contratto commerciale, senza che ciò influisca sulla nostra indipendenza professionale.

(c) se il rapporto con gli assicuratori è remunerato o meno e la natura della remunerazione.

La nostra attività di distribuzione assicurativa è professionale e quindi remunerata su base provvigionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 156.3 del Regio Decreto Legge 3/2020 del 4 febbraio.

Questa remunerazione viene pagata dall'assicuratore alla società di brokeraggio e non costituisce quindi un costo aggiuntivo al pagamento del premio che il cliente deve versare all'assicuratore.

d) se il prezzo dell'assicurazione alla fine del processo è garantito o meno.

I processi informatici utilizzati dal brokeraggio nella selezione e consultazione delle compagnie assicurative e nell'esercizio comparativo del prodotto più adatto alle esigenze richieste dal cliente, consentono di ottenere informazioni sufficienti sulle caratteristiche finali del prodotto per fornire al cliente, in ogni caso, la conoscenza certa se il prezzo offerto è garantito o se, al contrario, si tratta di un prezzo approssimativo subordinato a una maggiore conoscenza delle singolarità del rischio da assicurare.

e) Frequenza di aggiornamento delle informazioni sui distributori.

La continua analisi delle compagnie assicurative che operano nel mercato assicurativo spagnolo e dei prodotti incorporati nell'attività di distribuzione richiede una costante revisione delle nostre informazioni, che a sua volta ci consente di mantenere aggiornate le informazioni che forniamo sul nostro sito web.

4. Proprietà e condizioni di utilizzo del sito web

Il sito web www.intermundial.es, di proprietà di INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., società di intermediazione assicurativa, con sede legale in C/Irún 7, 1º A izquierda, Madrid 28008 (Spagna) CIF B-81577231, iscritta al Registro Mercantile di Madrid, volume 11482, libro 0, folio 149, pagina numero M-180.298, e indirizzo e-mail info@intermundial.es.

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5. Revisione della politica

La presente Politica sarà riesaminata annualmente e modificata, se necessario, ogniqualvolta verranno individuati dei miglioramenti.

A questo proposito, il Responsabile dell'Area Legale e Compliance proporrà alla direzione aziendale gli aspetti suscettibili di miglioramento o necessari alla normativa vigente.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020